INDAGINI BANCARIE E SEGRETO BANCARIO

 

Cosa cambia nel mondo della finanza e nei rapporti col fisco

 

Sono sempre maggiori le informazioni a disposizione del fisco sui rapporti bancari intrattenuti dagli intestatari dei conti correnti, sia nei rapporti intrattenuti in Italia, che sui conti esteri. Le indagini bancarie si estendono anche ai familiari cointestatari.

 

E’ di pochi giorni fa la notizia che le banche elvetiche scambieranno le informazioni tra gli Stati aderenti all’Ocse, tra cui l’Italia, mentre una recente sentenza della Cassazione ammette la possibilità di estendere gli accertamenti bancari anche ai conti intestati a familiari, sui quali il soggetto verificato ha delega ad operare.

 

Cade il segreto bancario con la Svizzera

Il 30 settembre scorso è stato un giorno particolare per la cooperazione amministrativa internazionale in materia fiscale poiché secondo gli accordi internazionali in materia fiscale scade il termine convenzionale per lo scambio automatico di informazioni tra Stati aderenti all’Ocse.

Da tale data i Paesi c.d. "paradisi fiscali" inviano automaticamente i dati dei residenti esteri che detengono conti correnti nelle proprie banche o istituzioni finanziarie. E’ il caso della Svizzera e dell’Austria che trasmetteranno all’Agenzia delle Entrate i dati dei contribuenti italiani: il fisco potrà quindi verificare gli elenchi con le dichiarazioni fiscali presentate e se tali dati non coincideranno, provvederà ad un accertamento nei loro confronti.

In particolare se poi il contribuente detiene dei depositi non dichiarati in Stati presenti nella black list delle persone fisiche italiana, sarà applicabile la presunzione tributaria di evasione, sarà possibile raddoppiare i termini di accertamento e saranno raddoppiate le sanzioni tributarie.

 

Indagini bancarie estese ai familiari

Nell’attività di verifica fiscale, in materia di accertamenti bancari (art. 32, co. 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973) è previsto che gli Uffici finanziari possano invitare i contribuenti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni bancarie acquisiti ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

Circa la facoltà di estendere gli accertamenti bancari a soggetti terzi, la prassi operativa ha affermato che le risultanze delle indagini finanziarie possono essere utilizzate anche nei confronti di una persona, fisica o giuridica, diversa da quella nei cui riguardi la procedura sia stata posta in essere.

In tema di utilizzabilità dei dati e notizie acquisiti su conti correnti formalmente intestati a terzi soggetti, si è recentemente espressa la suprema Corte di Cassazione, sezione 6^ civile, con l’ordinanza n. 22089 dell’11/09/2018, nella quale è stata ammessa la possibilità di estendere gli accertamenti bancari anche ai conti intestati a familiari sui quali il soggetto verificato ha delega ad operare.

La controversia è nata a fronte dell’impugnazione di un avviso di accertamento emesso a carico di un libero professionista, in seguito ad una verifica fiscale da cui erano emersi maggiori ricavi. Sulla base della documentazione extracontabile rinvenuta in sede di accesso, e dalle movimentazioni bancarie acquisite, risultava la cointestazione col coniuge.

 

 

02/10/2018

 

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